BREVE INFORMATIVA ANNO 2020
L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Mulazzo, con Deliberazione C.C. n. 50 del 23.12.2019 è in vigore dal 1° Gennaio 2020.
L’imposta è istituita al fine di finanziare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell’economia turistica.
CHI PAGA L’IMPOSTA?
L’imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Mulazzo, alloggiano nelle strutture ricettive (ivi compresi gli immobili destinati a locazione breve di cui all’art.4, comma 5- ter del D.L. 24/04/2017) ubicate nel territorio del Comune di Mulazzo, di cui alla legge regionale in materia di turismo.
QUANTO SI PAGA?
L’imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Mulazzo (ivi compresi gli immobili destinati a locazione breve di cui all’art.4, comma 5-ter del D.L. 24/04/2017), di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
TARIFFE
STRUTTURE ALBERGHIERE
Alberghi
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1 stella | 0,50 |
2 stelle | 0,80 |
3 stelle | 1,00 |
4 stelle | 1,30 |
5 stelle | 1,50 |
5 stelle lusso | 2,00 |
Residenze Turistico Alberghiere
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1,00 |
STRUTTURE EXTRALBERGHIERE
Campeggi, Camping Village, Parchi Vacanza, strutture ricettive all’aria aperta ed aree attrezzate per la sosta temporanea
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1,00 |
Bed and breakfast
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1,00 |
Case e appartamenti vacanze
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1,00 |
Affittacamere
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1,00 |
Case per ferie
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1,00 |
Locazioni Brevi e casi diversi dai punti precedenti
CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (euro) |
1,00 |
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- i minori fino al compimento del 16° anno di età
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i soggetti che alloggiano per motivi di lavoro. Il lavoratore dovrà esibire attestazione del datore di lavoro
- L’imposta è applicata fino ad un massimo di 5.pernottamenti complessivi nell’anno solare, di 5.per le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.