accesso_civico

L’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività’ amministrativa;

Al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l’ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

  • l’accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione, giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, facoltà che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
  • l’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
  • l’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5 co. 2 e dall’art. 5-bis del decreto trasparenza, anch’esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini su reati ed il loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive) e interessi privati (quali protezione e dati personali, in conformità con disciplina legislativa in materia, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà Intellettuale, diritto d’autore e i segreti commerciali)

 

L’art. 42, comma 1 del citato D.Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l’effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 2 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016;

Con deliberazione G.C. n. 91 del 23/12/2016 il Comune di Mulazzo ha recepito tali indicazioni e dato l’input affinché gli uffici comunali competenti provvedano ad aggiornare le pubblicazioni degli atti e informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web comunale, adeguandole alle nuove disposizioni del D. Lgs. n. 97/2016 e attivando ogni utile iniziativa per consentire l’attuazione della legge sulla digitalizzazione, ulteriore adempimento obbligatorio, di carattere prioritario in quanto afferente alla stessa validità dei documenti sottoposti all’accesso;

Nello stesso documento si dà atto che il diritto di accesso civico, esercitabile da chiunque, senza limiti di legittimazione soggettiva né obbligo di motivazione dell’istanza, è esteso ai dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, anche non rientranti fra quelli oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale;

Le istanze di accesso civico, sia quelle relative alle pubblicazioni obbligatorie e sia quelle di accesso ai dati e documenti, dovranno essere inviate all’ufficio protocollo;

Da presentare su apposita modulistica, si osserverà il rispetto dell’ordine cronologico sull’evasione delle pratiche

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, come previsto dall’art. 5 comma 3, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Per l’accesso civico troveranno quindi applicazione le tariffe per la sola riproduzione in fotocopia fissato in € 1,00 a foglio e di € 5,00 su supporto digitale.

La decisione sulle istanze competerà, per quelle rivolte alla soggetti a pubblicazione obbligatoria di dati e documenti, direttamente al Segretario Comunale che è anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quelle di accesso ai dati e documenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, al Responsabile del Servizio Competente per materia;

Il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza al protocollo dell’Ente per la chiusura del procedimento, fermo restando che entro trenta giorni dall’istanza del richiedente, dovrà darsi riscontro in merito all’accoglimento o meno della stessa;